Dell’iscrizione alla sezione speciale start-up innovative del registro delle imprese: il potere di verifica dei requisiti di innovatività da parte dell’Ufficio del Registro
Trib. Torino, Ord., 10-02-2017
Andiamo oggi ad analizzare con particolare attenzione l’interessante ordinanza del 10 febbraio 2017 del tribunale di Torino, sezione specializzata delle imprese, avente ad oggetto: 1) se ed entro quali limiti l’Ufficio del Registro imprese abbia potere di verificare nel merito la rispondenza dell’oggetto sociale ai requisiti di innovatività o alto valore tecnologico dei prodotti/servizi richiesti per la configurazione di una start-up innovativa; 2) se l’Ufficio conservi il potere di rifiutare l’iscrizione, malgrado si attesti formalmente il possesso dei requisiti.
La quaestio muove originariamente i suoi passi dal rifiuto da parte dell’Ufficio di iscrivere alla sezione start up innovative la società (omissis), sulla base del rilievo che “l’oggetto sociale non risponde al dettato dell’art. 25 comma 2 lettera “f”[1] del D.L. n. 179 del 2012 in quanto non specifica in modo chiaro e comprensibile le caratteristiche/proprietà che conferiscono la qualità di “innovazione ad alto valore tecnologico” al bene/servizio che la società sviluppa, produce, commercializza”, non essendo a tal proposito sufficiente l’utilizzo delle sole espressioni “innovativo e ad alto valore tecnologico”.
Atteso che l’oggetto sociale di (omissis) è ricostruito in questi termini: “sviluppo, produzione e commercializzazione di medical devices e attrezzature tecniche al servizio della chirurgia e medicina altamente innovativi in quanto in grado di stampare in 3D e quindi riprodurre le parti del corpo umano su cui simulare preventivamente gli interventi chirurgici onde ridurre al minimo ogni rischio connesso ai medesimi interventi; lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi informatici e telematici ad alto valore tecnologico con particolare riferimento al settore della stampa in 3D per le applicazioni nel settore medicale, diagnostico e operativo collegati ai prodotti di cui sopra”, la richiedente decide di proporre ricorso al Giudice del Registro delle Imprese perché gli venga riconosciuta la possibilità di iscrizione.
Quest’ultimo riscontra innanzitutto l’assenza di dati normativi che segnalino un controllo di merito da parte dell’Ufficio, osservando che “l’art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 non assegna all’Ufficio il potere di compiere controlli extra-formali e/o ispettivi sull’attività al fine di verificare l’effettivo carattere “innovativo” e “altamente tecnologico” del prodotto e/o servizio di cui la start up programma la ricerca, sviluppo, produzione e messa in commercio”, né impone al richiedente la presentazione di particolare documentazione tecnica o scientifica a suffragare l’effettiva sussistenza del carattere innovativo richiesto. Non solo, ma la mancata previsione normativa è accompagnata da una marcata carenza di personale tecnico professionistico adeguato a procedere ad un siffatto controllo di merito.
Al contrario, è espressamente previsto, al co. 9 dell’art. 25, che “ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa […] è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante”, il quale se ne assumerà la responsabilità penale. A seguito della presentazione della domanda correttamente compilata, la start-up viene automaticamente iscritta alla sezione speciale (ex art. 25, comma 12). Quest’ultimo rilievo in particolare conferma – come ha avuto modo di evidenziare anche il Ministero per lo Sviluppo Economico[2] – che la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito circa le dichiarazioni rese, né un’ampia attività istruttoria.
Ciò sta a significare che “la verifica di competenza dell’Ufficio del Registro imprese, ai fini dell’iscrizione della start up in sezione speciale, verte quindi anzitutto sulla regolarità formale e completezza della domanda e della documentazione allegata”, ossia se la stessa sia stata sottoscritta dal legittimato, se siano state rese tutte le dichiarazioni previste e correttamente, ecc.
Per quanto concerne il secondo punto invece, chiariti in che termini devono essere allegati i requisiti richiesti dalla legge (via autocertificazione) e entro quali limiti può estendersi il controllo dell’Ufficio (controllo meramente formale) ci si è chiesti se l’Ufficio mantenesse comunque il potere di rifiutare l’iscrizione nonostante l’autocertificazione attesti il possesso dei requisiti.
Una risposta negativa avrebbe infatti dato adito ad autocertificazioni pretestuose, col solo scopo di beneficiare delle agevolazioni previste per le start-up innovative pur in palese assenza dei requisiti richiesti.
La risposta affermativa sembra dunque farsi preferire, trovando conforto nel parere Ministeriale del 31 maggio 2015, ove si ritenne manifestamente priva di carattere innovativo e altamente tecnologico l’attività di “organizzazione di corsi di formazione e sportivi” la cui iscrizione era stata richiesta alla Camera di commercio proprio di Cosenza. La semplice enunciazione nell’oggetto sociale del carattere “innovativo/altamente tecnologico” non attribuisce tale carattere ad una attività che obiettivamente ne sia priva.
Ne segue che, pur non essendo possibile alcun tipo di istruttoria né valutazione di merito, in casi limite di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile in modo eclatante), è pur sempre possibile una verifica di coerenza tra il tipo normativo “start up innovativa” e il programma enunciato nell’oggetto sociale. Pertanto soltanto in caso di manifesta eterogeneità rispetto al tipo normativo la domanda è suscettibile di rigetto di iscrizione, poiché il divario fra l’aspetto sostanziale e quello meramente dichiarativo è così palese che non si necessità di alcuna istruttoria di merito per individuarlo.
Non essendo questo il caso di specie, il Giudice dispone l’iscrizione della società ricorrente (omissis) nella sezione speciale prevista dal comma 8 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, ritenendo infondato il rifiuto di provvedervi da parte dell’Ufficio in quanto “l’oggetto sociale – in particolare la stampa in 3D di modelli di organi per simulare preventivamente l’impatto di interventi – non è manifestamente carente degli attributi dell’innovatività e alto valore tecnologico”.
Concludendo, il tribunale di Torino lancia un chiaro messaggio a tutti coloro che siano interessati all’iscrizione di una start-up innovativa nella sezione speciale del registro: i requisiti richiesti dalla legge devono sussistere (ovviamente) ma non devono essere dimostrati documentalmente, quanto unicamente allegati tramite autocertificazione. Ciò in quanto l’Ufficio del registro delle imprese non deve effettuare una verifica di merito, ma solo un controllo di regolarità formale. Solamente in caso di manifesta (id est riconoscibile senza apposita istruttoria) estraneità dell’oggetto sociale al tipo normativamente previsto allora sarà possibile rifiutare l’iscrizione, sulla base del negativo esito della verifica di coerenza.
Mario M. Paolini
[1] L’art. 25 co. 2, lett. “f” individua “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”
[2] Parere 29.9.2014, n. 169135
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