Alla scoperta dei Vanity URLs

201805.11
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L’URL (Uniform Resource Locator) è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di una risorsa in internet. In altre parole, è la strada da imboccare per raggiungere un determinato sito o una determinata pagina web.

Così come per gli indirizzi internet, anche per gli URL la “nuda” sequenza algoritmica risulta antipatica ai surfisti del web. E così, come si è ovviato nel primo caso adottando i nomi a dominio, per gli URL è risultata recentemente invalsa (soprattutto sui social network, dove le aziende usano molto comunicare col pubblico tramite le loro pagine ufficiali su Facebook, Twitter, Instagram, e in particolar modo Linkedin, ecc.) la pratica di “accorciare” ed “abbellire” la sequenza personalizzandola, tendenzialmente, con parole chiavi corrispondenti al proprio nome o marchio, secondo una strategia di implementazione della visibilità del sito o della pagina – o, più in generale, del proprio brand –  nei motori di ricerca che va sotto il nome di Search Engine Optimization (SEO).

Digitando nella query di ricerca la Vanity URL, l’utente sarà reindirizzato al sito/pagina corrispondente all’URL originario senza tuttavia dover digitare tutta la confusa sequenza (ad esempio, l’URL del mio profilo Linkedin è questo: https://www.linkedin.com/in/mario-michelangelo-paolini-b36b8889/?trk=nav_responsive_tab_profile_pic, totalmente impossibile da ricordare. Customizzandolo in https://tr.im/marioMpaolini l’URL risulta molto più appetibile, essendo più facilmente memorizzabile, condivisibile, ma anche suscettibile di essere aggiunto in Curricula o come firma sulle mail ecc.).

Ai numerosi benefici, purtroppo, si accompagnano sempre fenomeni abusivi. Che succede se un terzo crea una Vanity URL con il mio nome? Potrebbero ben invocarsi le norme del c.c. sul diritto al nome (art. 7 ss.), ma l’URL ormai rimarrebbe invariato, non essendo possibile modificarlo più di una volta né, dunque, riassegnarlo[1].

E ancora, qualora fosse utilizzato come parola chiave il marchio registrato da un’altra azienda, sarebbe possibile esperire azioni di contraffazione? Sotto il profilo dell’identificazione di un determinato soggetto e della riconducibilità allo stesso dell’attività svolta sul social network, l’URL pare poter essere assimilabile al nome a dominio per quanto concerne l’appartenenza al novero dei segni distintivi atipici, inducendo a ritenere estensibili i principi elaborati per quest’ultimo anche a tale diversa sfaccettatura della cittadinanza online di un’impresa[2]. Tuttavia non esiste ancora, al contrario di quanto può dirsi per il nome di dominio, una giurisprudenza consolidata in proposito, per cui rimane tutt’ora dubbia la possibilità di affidarsi al rimedio delle azioni di contraffazione.

Ma allora come reagire? Il numero 3 dell’articolo 2598 c.c., con disposizione di chiusura, stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

Giusta la conclamata non conformità ai principi di correttezza professionale di tale antipatica pratica e la sua dannosità in termini di immagine e di “storno di clientela”, sembra plausibile ricondurre tali attività all’alveo degli atti di concorrenza sleale, potendo il titolare del segno rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo l’inibitoria di tali atti, oltre ad un adeguato risarcimento[3].

Occorrerebbe, in tali casi, verificare la sussistenza dell’ulteriore requisito della concorrenzialità, atteso il limite di applicabilità della disciplina sulla concorrenza sleale ai soli rapporti fra imprenditori concorrenti.

E dunque sussisterebbe concorrenzialità – e con essa l’illiceità dell’utilizzo dell’URL corrispondente al segno altrui – qualora i prodotti appartenessero alla medesima categoria merceologica e fossero distribuiti nel medesimo mercato geografico di riferimento, tanto da ingenerare nei consumatori incertezza quanto alla provenienza dei prodotti.

Analogamente, anche nel caso in cui la diversità territoriale e merceologica dei prodotti escludessero il rapporto di concorrenza fra gli imprenditori, l’eventuale notorietà del segno de quo implicherebbe una più incisiva tutela dello stesso che andrebbe a sfondare il limite dell’affinità merceologica dei prodotti[4], consentendo di reprimere tale condotta abusiva anche nei confronti di imprenditori non in concorrenza con il titolare del marchio – abusivamente registrato per sfruttarne la valenza catalizzatrice[5] – e dunque anche qualora non ci fosse rischio di confondibilità per i consumatori.


Dott. Mario  M. Paolini


[1] Fa parte delle policies delle piattaforme digitali che consentono di personalizzare l’URL l’impedire che tali modificazioni possano avvenire più di una volta. L’URL rimane indissolubilmente legato al nome utente sui social network essendone, d’altra parte, l’esatta indicazione. Perciò si vuole evitare un “mercato” delle URL, impendendo ai registranti abusivi di monetizzare vendendo l’URL alle aziende cui appartiene il segno che figura nell’URL stessa. Di certo questo ha rappresentato un deterrente per i registranti in malafede in taluni casi, mentre in tal’altri rischia di penalizzare le aziende che non possono ottenere la riassegnazione dell’URL abusiva, ma solo la disattivazione dell’account. È per questo motivo che la gran parte degli imprenditori si premura di registrare, e come nome a dominio e come URL, oltre al proprio marchio anche denominazioni simili, proprio per impedire a terzi di interferire con il proprio internet branding.

[2] Per cui pare applicabile anche all’URL il principio dell’unitarietà dei segni distintivi espresso dall’ art. 22 c.p.i. Per approfondimenti sul punto si rinvia a G.E. Sironi, Social Network e Segni Distintivi, in AIDA, Giuffrè, 2011

[3] Secondo gli artt. 2599 e 2600 c.c.

[4] C.d. tutela ultramerceologica del segno notorio

[5] Addirittura si ritiene, in caso di notorietà del segno, che anche la mera registrazione, senza cioè che sia necessario un suo utilizzo in attività commerciale, costituisca violazione dei diritti del titolare, il quale non potrebbe procedere ad analoga registrazione. Cfr. Trib. Bari, ord. 1 luglio 2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2003, 335.